Split payment: come si fattura con la scissione dei pagamenti
Aggiornata il 6 minuti di lettura
Con lo split payment, o scissione dei pagamenti, il fornitore emette la fattura con l'IVA regolarmente esposta, ma il cliente pubblico gli paga solo l'imponibile e versa l'IVA direttamente all'Erario. Riguarda le fatture verso Pubbliche Amministrazioni e alcune società pubbliche. In fattura serve l'esigibilità "S" e la dicitura "scissione dei pagamenti". Il meccanismo è autorizzato dall'UE fino al 30 giugno 2029.
Come funziona, con un esempio
Un'impresa di manutenzione fattura a un Comune un intervento da 10.000 euro più IVA al 22%.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Imponibile | 10.000,00 € |
| IVA 22% (esposta, in scissione) | 2.200,00 € |
| Totale documento | 12.200,00 € |
| Netto a pagare all'impresa | 10.000,00 € |
Il Comune bonifica 10.000 euro all'impresa e versa i 2.200 euro di IVA all'Erario. L'impresa registra la fattura nel registro delle vendite, ma quell'IVA non entra nella sua liquidazione a debito: non l'ha incassata e non deve versarla.
La norma di riferimento è l'articolo 17-ter del DPR 633/1972. È un'eccezione al sistema ordinario dell'IVA, introdotta nel 2015 per contrastare l'evasione nelle forniture pubbliche, e per questo deve essere autorizzata periodicamente dal Consiglio dell'Unione europea.
La proroga fino al 2029
L'ultima autorizzazione scadeva il 30 giugno 2026. Con la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del Consiglio, adottata il 10 luglio 2026 e pubblicata in Gazzetta ufficiale dell'Unione il 15 luglio, il regime è stato prorogato senza interruzioni dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2029. Il Ministero dell'Economia aveva già confermato, a fine giugno, che il meccanismo continuava ad applicarsi senza soluzione di continuità.
L'ambito non cambia rispetto a prima: stessi soggetti, stesse esclusioni. La Commissione ha però fatto capire che potrebbe essere l'ultima proroga, e l'Italia deve presentare entro il 30 settembre 2027 una relazione sull'impatto della misura sui rimborsi IVA. Conviene quindi tenere d'occhio l'evoluzione verso il 2029.
A chi si applica
Lo split payment si applica quando il cliente rientra in una di queste categorie:
- Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della PA (elenco ISTAT), come Stato, Regioni, Comuni, ASL, università, scuole;
- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, aziende speciali, fondazioni partecipate per almeno il 70% da PA;
- società controllate dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri;
- società controllate da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;
- società controllate dalle società dei punti precedenti.
Le società quotate nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, che rientravano nel meccanismo fino a giugno 2025, ne sono escluse dal 1° luglio 2025. Fatture a quelle società si emettono quindi con IVA ordinaria.
Per sapere se un cliente è soggetto non serve indovinare: il Dipartimento delle Finanze del MEF pubblica ogni anno gli elenchi delle società e degli enti interessati, aggiornati periodicamente. Per le PA vere e proprie fa fede l'iscrizione nell'Indice IPA e l'elenco ISTAT. Se hai un dubbio, chiedi al cliente: è tenuto a dirti se applica la scissione dei pagamenti.
Chi è escluso
Lo split payment non si applica in questi casi, anche se il cliente è una PA:
- compensi dei professionisti soggetti a ritenuta d'acconto: dal 15 luglio 2018 (DL 87/2018) avvocati, ingegneri, consulenti e in generale chi subisce la ritenuta incassano l'IVA normalmente. Per la ritenuta c'è la guida alla ritenuta d'acconto in fattura;
- operazioni in reverse charge: se l'IVA la assolve già il committente con l'inversione contabile, prevale il reverse charge;
- operazioni senza IVA: esenti, non imponibili, fuori campo o fatturate da forfettari. Senza IVA non c'è nulla da scindere.
Non è invece un motivo di esclusione il fatto che l'ente acquisti per la sua attività istituzionale, non commerciale: è proprio il caso più frequente, e lo split payment si applica.
Un forfettario che fattura a un Comune, quindi, non applica né IVA né split payment: emette fattura con Natura N2.2, la dicitura del regime e, se dovuto, il bollo.
Come compilare la fattura elettronica
Nell'XML le differenze rispetto a una fattura ordinaria sono poche ma decisive.
- Esigibilità IVA = "S". Nel blocco DatiRiepilogo il campo EsigibilitaIVA va valorizzato con S (scissione dei pagamenti). Le alternative sono I (immediata) e D (differita).
- Dicitura in fattura: "scissione dei pagamenti" con il riferimento all'art. 17-ter del DPR 633/1972, ad esempio nella causale o nel campo RiferimentoNormativo.
- Importo a pagamento: nel blocco DatiPagamento l'importo da pagare va indicato al netto dell'IVA, cioè l'imponibile (più eventuali somme non soggette).
- Codice destinatario: per le PA è il codice univoco ufficio a 6 caratteri preso dall'Indice IPA; per le società pubbliche è il normale codice a 7 caratteri o la PEC.
Se la fattura va a una PA, valgono anche le regole specifiche della fatturazione verso enti pubblici, come firma digitale, CIG e CUP: le trovi nella guida alla fattura elettronica PA.
Split payment, bollo e altre voci
Il bollo da 2 euro, quando dovuto, si somma normalmente al netto da pagare. Le spese anticipate in nome e per conto del cliente (Natura N1) non hanno IVA e quindi vanno pagate al fornitore per intero. Esempio: imponibile 1.000 euro, IVA 220 in scissione, anticipazione di 50 euro esclusa ex art. 15. Il netto a pagare è 1.050 euro.
Cosa cambia per il fornitore
Registrazione e liquidazione
La fattura si annota nel registro IVA vendite, ma l'imposta in scissione va tenuta separata e non partecipa alla liquidazione periodica a debito. Nella dichiarazione IVA annuale queste operazioni hanno un rigo dedicato.
Il credito IVA strutturale
Il fornitore continua a detrarre l'IVA sui propri acquisti, ma non incassa quella sulle vendite. Chi lavora soprattutto con la PA finisce così in credito IVA quasi permanente. Per questo la legge prevede il rimborso prioritario per chi applica lo split payment, oltre alla possibilità di compensare il credito con altri tributi nei limiti di legge. Il rimborso si può chiedere anche trimestralmente, con il modello TR, se si soddisfano i requisiti.
Cosa fa il cliente
La PA o la società versa l'IVA in scissione entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diventa esigibile (in genere il momento del pagamento della fattura, o su opzione quello della ricezione o registrazione). Se la scadenza cade di sabato o festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo. Per gli enti che hanno anche attività commerciale e le società, l'IVA in scissione entra nella loro liquidazione.
Un esempio completo
Un'impresa di pulizie fattura a un'università 3.500 euro più IVA al 22% per il servizio di ottobre. La fattura riporta: imponibile 3.500, IVA 770, totale 4.270, esigibilità S, dicitura "scissione dei pagamenti – art. 17-ter DPR 633/1972", importo a pagamento 3.500. L'università paga 3.500 euro all'impresa e versa 770 euro all'Erario entro il 16 del mese successivo al pagamento. L'impresa registra la fattura e i 770 euro restano fuori dalla sua liquidazione.
Su Fatturando.online basta indicare in anagrafica che il cliente applica la scissione dei pagamenti: esigibilità, dicitura e netto a pagare vengono compilati in automatico, e la liquidazione nei registri IVA tiene conto dell'imposta in scissione.
Domande frequenti
Lo split payment è stato prorogato dopo giugno 2026?
Sì. La Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del Consiglio, adottata il 10 luglio 2026, lo autorizza dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2029, senza interruzioni e senza modifiche ai soggetti interessati.
Il professionista applica lo split payment alla PA?
No, se il suo compenso è soggetto a ritenuta d'acconto. Dal 15 luglio 2018 questi compensi sono esclusi: il professionista incassa imponibile e IVA, al netto della ritenuta.
Le società quotate in borsa sono ancora in split payment?
No. Le società del FTSE MIB sono escluse dal 1° luglio 2025. A loro si fattura con IVA ordinaria, che pagano al fornitore insieme all'imponibile.
Il forfettario deve indicare lo split payment?
No. Il forfettario non addebita IVA, quindi non c'è imposta da scindere. Fattura con Natura N2.2 e la dicitura del regime, anche verso la PA.
Cosa succede se il fornitore non applica lo split payment quando era dovuto?
Il cliente non dovrebbe pagare l'IVA al fornitore e chiederà una correzione. Va emessa una nota di credito e una nuova fattura corretta, oppure si regolarizza secondo le indicazioni dell'Agenzia, per evitare che l'imposta venga versata due volte o non venga versata affatto.
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Questa guida ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza di un professionista sul caso specifico.

