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Fatturazione elettronica

Fattura elettronica estero: clienti UE, extra UE e San Marino

Aggiornata il 7 minuti di lettura

Per un cliente estero la fattura elettronica non arriva al cliente, ma va comunque trasmessa allo SDI: è il modo in cui, dal 1° luglio 2022, si comunicano all'Agenzia delle Entrate le operazioni con l'estero, al posto del vecchio esterometro. Nel codice destinatario si scrive XXXXXXX (sette X) e al cliente si manda una copia in PDF o cartacea. Gli acquisti dall'estero si comunicano invece con le integrazioni TD17, TD18 e TD19.

Perché si trasmette allo SDI anche se il cliente è estero

Lo SDI recapita fatture solo a destinatari italiani. Un'impresa francese o un cliente americano non lo usano e continueranno a ricevere la fattura per email. Però la legge di bilancio 2021 ha stabilito che, dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere vanno trasmessi attraverso lo SDI, nel formato XML della fattura elettronica. Così l'Agenzia ha un unico canale per tutte le fatture, italiane ed estere.

Dal 1° gennaio 2024 l'obbligo riguarda anche tutti i forfettari, insieme alla fattura elettronica.

In pratica: emetti la fattura XML come al solito, la trasmetti allo SDI, che la accetta e la "parcheggia", e mandi al cliente una copia leggibile, di solito il PDF di cortesia.

Come compilare l'XML per un cliente estero

CampoCosa scrivere
Codice destinatarioXXXXXXX
IdPaese del clienteCodice ISO del paese, ad esempio DE, FR, US, CH
IdCodicePartita IVA o identificativo fiscale estero del cliente
IndirizzoIndirizzo estero completo
CAP00000, con il CAP estero eventualmente riportato nell'indirizzo
ProvinciaNon va compilata
NazioneCodice ISO del paese

L'IdCodice accetta fino a 28 caratteri alfanumerici e lo SDI non ne verifica la validità, a differenza della partita IVA italiana. Per un consumatore privato estero senza identificativo fiscale si inserisce comunque un valore identificativo del cliente nel paese di riferimento. Per i clienti UE con partita IVA, invece, verifica sempre che il numero sia attivo nel VIES: per le cessioni di beni intracomunitarie è una condizione per la non imponibilità.

Natura e IVA: i casi più frequenti

La parte delicata non è il codice destinatario, ma decidere se applicare l'IVA italiana e con quale codice Natura.

Servizi a imprese estere (B2B)

Per le prestazioni di servizi "generiche" rese a un soggetto passivo estero, il servizio si considera effettuato nel paese del committente (art. 7-ter DPR 633/1972). In Italia l'operazione è non soggetta: aliquota 0 e Natura N2.1.

Se il cliente è un'impresa UE, in fattura va anche la dicitura "inversione contabile": sarà lui ad assolvere l'IVA nel suo paese. Il servizio va poi indicato negli elenchi Intrastat, nei casi e con la periodicità previsti. Se il cliente è extra UE, si indica "operazione non soggetta" con il riferimento all'art. 7-ter.

Esempio. Un consulente marketing di Bologna fattura 2.500 euro a una società di Monaco di Baviera. Fattura con aliquota 0, Natura N2.1, partita IVA tedesca del cliente verificata sul VIES, codice destinatario XXXXXXX, dicitura "inversione contabile – art. 7-ter DPR 633/1972". Essendo un'operazione senza IVA sopra 77,47 euro, è dovuto il bollo da 2 euro.

Attenzione alle eccezioni: servizi relativi a immobili, trasporto di passeggeri, ristorazione, eventi e alcune altre prestazioni hanno regole di territorialità proprie (artt. 7-quater e 7-quinquies) e possono essere imponibili in Italia anche se il cliente è estero.

Servizi a privati esteri (B2C)

Qui la regola si rovescia: le prestazioni generiche rese a un consumatore privato si considerano effettuate in Italia, quindi si applica l'IVA italiana. Un grafico che realizza un logo per un privato spagnolo fattura con IVA al 22%.

Fanno eccezione i servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione a privati UE: superata la soglia annua di 10.000 euro (la stessa delle vendite a distanza, vedi sotto) si applica l'IVA del paese del cliente, versata tramite il regime OSS, e in fattura si usa la Natura N7.

Cessioni di beni a imprese UE

Se vendi merce a un'impresa di un altro paese UE e la merce viene trasportata in quel paese, l'operazione è una cessione intracomunitaria non imponibile: aliquota 0, Natura N3.2, dicitura "operazione non imponibile – art. 41 DL 331/1993". Condizioni: partita IVA del cliente valida e iscritta al VIES, prova del trasporto nell'altro paese, presentazione degli elenchi Intrastat. Sulle cessioni intracomunitarie il bollo non è dovuto; per le regole generali c'è la guida al bollo sulla fattura elettronica.

Esportazioni di beni fuori UE

Merce spedita a un cliente svizzero, britannico o americano: esportazione non imponibile, Natura N3.1, dicitura "operazione non imponibile – art. 8 DPR 633/1972". La prova dell'uscita dall'UE è la documentazione doganale (il messaggio di uscita della dichiarazione di esportazione). Anche qui il bollo non è dovuto.

Vendite a distanza a privati UE

Per gli e-commerce che vendono a consumatori di altri paesi UE c'è una soglia annua di 10.000 euro complessiva per tutta l'Unione: sotto si applica l'IVA italiana, sopra si applica l'IVA del paese del cliente, normalmente tramite OSS. Le vendite con IVA estera assolta tramite OSS si documentano con Natura N7, se si emette fattura.

San Marino

San Marino ha regole proprie. Dal 1° luglio 2022 le cessioni di beni tra Italia e San Marino si documentano obbligatoriamente con fattura elettronica via SDI. L'operatore italiano indica il codice identificativo del cliente sammarinese, il codice destinatario 2R4GTO8, che corrisponde all'Ufficio tributario di San Marino, e la Natura N3.3 (non imponibile – cessioni verso San Marino). La fattura transita dallo SDI all'Ufficio tributario, che la inoltra al cliente e ne verifica l'IVA.

Per gli acquisti di beni da San Marino con IVA esposta su fattura cartacea si usa invece il tipo documento TD28.

Termini di trasmissione

Fatture emesse (operazioni attive)

La trasmissione allo SDI segue gli stessi termini di emissione della fattura: entro 12 giorni dall'operazione per la fattura immediata, entro il 15 del mese successivo per la fattura differita. Non c'è una scadenza diversa per il fatto che il cliente sia estero.

Fatture ricevute (operazioni passive)

Per gli acquisti da fornitori esteri trasmetti allo SDI un documento di integrazione o autofattura, entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento o di effettuazione dell'operazione:

  • TD17 per i servizi acquistati dall'estero (UE ed extra UE);
  • TD18 per gli acquisti intracomunitari di beni;
  • TD19 per i beni che si trovano già in Italia acquistati da un fornitore estero.

Se la scadenza cade di sabato o festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo. Come si compilano questi documenti e come si calcola l'IVA è spiegato nella guida al reverse charge.

Cosa non va trasmesso

Sono esclusi dalla comunicazione:

  • le operazioni documentate da bolletta doganale, come le importazioni;
  • le operazioni per cui è già stata emessa o ricevuta una fattura elettronica via SDI;
  • gli acquisti non territorialmente rilevanti in Italia (ad esempio l'hotel o il ristorante durante una trasferta all'estero) di importo non superiore a 5.000 euro per singola operazione.

Errori frequenti

  1. Applicare N2.1 a un privato estero. Per i servizi generici ai privati l'IVA italiana è dovuta.
  2. Usare N3.2 per un servizio. N3.2 è per i beni. Per i servizi B2B UE si usa N2.1.
  3. Partita IVA UE non verificata sul VIES. Per le cessioni di beni può far perdere la non imponibilità.
  4. Dimenticare il bollo sui servizi esteri senza IVA sopra 77,47 euro.
  5. Non trasmettere le integrazioni passive. L'abbonamento software estero pagato ogni mese genera ogni mese una TD17.
  6. Codice destinatario XXXXXXX verso San Marino. Per le cessioni di beni si usa 2R4GTO8.

Con Fatturando.online imposti nell'anagrafica del cliente paese, tipo di soggetto e regime: il software propone Natura, dicitura e bollo, compila codice XXXXXXX e CAP 00000 e genera il PDF di cortesia da inviare al cliente. Trovi tutto nella pagina della fatturazione elettronica. L'invio allo SDI tramite intermediario accreditato è in fase di attivazione.

Domande frequenti

Devo mandare allo SDI la fattura per un cliente estero?

Sì. Dal 1° luglio 2022 le operazioni con l'estero si comunicano trasmettendo la fattura XML allo SDI con codice destinatario XXXXXXX. Al cliente invii una copia in PDF o cartacea, perché lo SDI non gliela recapita.

Che codice destinatario uso per un cliente estero?

XXXXXXX, sette volte la lettera X. Fa eccezione San Marino: per le cessioni di beni a operatori sammarinesi si usa 2R4GTO8, il codice dell'Ufficio tributario di San Marino.

Un servizio a un'impresa tedesca ha l'IVA?

No. Le prestazioni generiche a imprese estere non sono soggette a IVA in Italia: aliquota 0, Natura N2.1 e dicitura "inversione contabile". Se la fattura supera 77,47 euro serve il bollo da 2 euro.

Devo comunicare anche l'hotel pagato durante una trasferta all'estero?

No, se l'importo della singola operazione non supera 5.000 euro. Gli acquisti non territorialmente rilevanti in Italia sotto questa soglia sono esclusi dalla trasmissione allo SDI.

Il forfettario deve trasmettere le fatture estere?

Sì. Dal 1° gennaio 2024 tutti i forfettari sono obbligati alla fattura elettronica e alla trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero. Di norma fattura con Natura N2.2 e la dicitura del regime; per i servizi a imprese UE deve anche essere iscritto al VIES.

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Questa guida ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza di un professionista sul caso specifico.

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